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Lo
Statuto dell’A.N.C.A.I. - Associazione Nazionale Corridori
Automobilisti Italiani – costituita di fatto il 25 aprile 1954,
viene modificato come segue:
Art.
1 – L’Associazione ha durata illimitata, è apolitica
e non ha fini di lucro. La sede sociale è presso l’Autodromo
Internazionale di Monza. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di
istituire anche altrove sedi operative ovvero di rappresentanza
regionali e/o provinciali e di sopprimerle. Il Consiglio Direttivo
ha inoltre facoltà di valutare l’eventuale cambiamento della sede
sociale con un’altra più confacente alle esigenze e
all’operatività dell’ANCAI.
Art.
2 – Possono essere soci dell’Associazione tutti i
titolari ed ex-titolari di licenza italiana di conduttore e tutti
coloro che si interessano attivamente di automobilismo sportivo. I
nuovi soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo su
domanda controfirmata da un socio proponente. Su deliberazione del
Consiglio Direttivo possono essere ammessi quali soci onorari i
corridori automobilisti cui vengano riconosciuti particolari meriti
nell’attività sportiva.
Art.
3 – Le finalità dell’Associazione sono:
a)
Tutelare gli interessi morali ed economici dei corridori
automobilistici italiani sia in Italia che all’estero, promuovendo
ed affiancando iniziative rivolte a potenziare la loro specifica
attività, interessandosi a tutti i problemi relativi alla stessa ed
in modo particolare a quelli sportivi, assicurativi e mutualistici
ed alle norme e misure preventive di sicurezza, intervenendo presso
gli organi competenti al fine di portarne la voce ed appoggiarne le
particolari necessità, ragioni ed aspirazioni.
b)
Istituire incentivi e premi al merito sportivo da assegnare
ad insindacabile giudizio del Consiglio ai propri soci meritevoli.
c)
Favorire con apposite iniziative – pubblicazioni, studi,
ricerche – la conoscenza della storia dell’ automobilismo
sportivo ed in particolare di quello italiano e dell’ANCAI.
d)
Favorire la promozione dell’ automobilismo sportivo nelle
varie forme possibili.
Art.
4 – Il patrimonio sociale sarà costituito
dalle quote di associazione nonché da altre sopravvenienze che a
qualsiasi titolo venissero acquisite dall’Associazione. La quota
di associazione sarà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. I
singoli soci, finché dura l’Associazione, non potranno chiedere
la divisione del patrimonio sociale né pretendere la propria quota
in caso di recesso, e ciò a norma dell’art. 37 del Codice Civile.
In caso di scioglimento dell’Associazione l’intero patrimonio
sociale verrà devoluto, su deliberazione dell’Assemblea, a
destinazioni che si ispirino alle finalità dell’Associazione
stessa.
Art.
5 – L’anno sociale inizia il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art.
6 – Gli organi dell’Associazione sono:
1)
l’Assemblea dei Soci
2)
il Presidente
3)
il Consiglio Direttivo
4)
il Collegio dei Revisori dei Conti
5)
il Collegio dei Probiviri
Art.
7 – L’Assemblea dei Soci riunisce gli aderenti
dell’Associazione, ne esprime la volontà, formula le direttive
per il raggiungimento delle finalità sociali ed elegge i membri
degli altri organi. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo ed
è presieduta dal Presidente del Consiglio stesso o, in sua assenza,
da altra persona da esso designata, in difetto di che l’Assemblea
elegge il proprio Presidente.
In
sede ordinaria l’Assemblea viene convocata entro il mese di aprile
di ogni anno mediante avviso esposto presso la sede sociale e/o
operativa ed invito scritto inviato ad ogni socio almeno 20 giorni
prima della data fissata, anche in formato elettronico.
Essa
provvede:
a)
a deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
b)
a deliberare sul programma di massima dell’anno successivo
e sul relativo bilancio preventivo;
c)
a eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
Revisori e di quello dei Probiviri;
d)
a deliberare su tutte le altre materie poste all’ordine del
giorno ad iniziativa del Consiglio o a richiesta dei soci.
In
sede straordinaria l’Assemblea viene convocata ogniqualvolta il
Consiglio lo ritenga necessario o su richiesta motivata con
predisposto ordine del giorno di almeno un terzo dei soci; inoltre
ogniqualvolta vi sia da deliberare su eventuale modifica della
Statuto, trasformazione o scioglimento dell’Associazione.
Art.
8 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è
regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci,
presenti o rappresentati, e delibera a maggioranza assoluta;
l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più
della metà dei suoi soci.
In
seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera qualunque sia
il numero dei voti presenti e l’Assemblea straordinaria delibera
con il voto favorevole di più di un terzo dei voti presenti.
Tuttavia
per le deliberazioni concernenti la durata e lo scioglimento
dell’Associazione è necessario il voto favorevole di più della
metà dei soci iscritti aventi diritto al voto.
Ogni
socio potrà essere portatore di un massimo di 3 voti oltre al
proprio, per delega scritta.
Il
diritto di voto è subordinato all’appartenenza all’Associazione
da almeno 6 mesi, e dall’assolvimento della quota dell’anno in
corso. L’Assemblea potrà conferire la carica di Presidente
Onorario a soci anche onorari, nonché istituire un Albo d’Onore
dei Soci a suo giudizio particolarmente meritevoli. L’Assemblea
può decidere la costituzione di una Presidenza onoraria, anche
costituita da più Presidenti onorari, con funzioni e compiti da
definire.
Art.
9 – Il Consiglio Direttivo è composto da
undici membri di cui almeno cinque scelti tra i
corridori in attività.
Il
Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea
orientando in conformità l’attività dell’Associazione ed è
investito dei
più ampi poteri tanto per la gestione ordinaria che
straordinaria, con facoltà di avvalersi a tal fine anche
dell’opera di collaboratori retribuiti.
Nel
caso in cui l’Associazione aderisca all’Automobile Club
d’Italia, in aggiunta agli undici membri eletti entrerà a far
parte del Consiglio Direttivo un rappresentante dell’A.C.I.
designato dall’A.C.I. stesso. Alle riunioni del Consiglio
Direttivo sono invitati i Presidenti Onorari.
Il
Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente al quale
spetta la rappresentanza legale dell’Associazione e due
Vice-Presidenti: nomina inoltre tra i soci i rappresentanti
dell’Associazione presso altri Enti ed Organismi e particolarmente
presso l’ACI,
la CSAI
e il F.A.C. Tali rappresentanti saranno tenuti a seguire le
direttive del Consiglio e, per i problemi sui quali non fossero già
stabilite, a richiederle di volta in volta, informando il Consiglio
stesso degli argomenti da trattare e dell’esito delle trattative,
rispettivamente prima e dopo ogni loro intervento alle riunioni
indette dai predetti Enti ed Organismi Sportivi.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce in seguito a convocazione del
Presidente o su proposta di almeno tre Consiglieri. Le decisioni del
Consiglio sono prese a maggioranza dei Membri del Consiglio. In caso
di parità prevale il voto del Presidente o del Vice-Presidente
chiamato a presiedere la seduta in caso di assenza o impedimento del
Presidente.
Ogni
membro del Consiglio dopo tre assenze ingiustificate decade dalla
carica.
In
caso di particolare urgenza la consultazione dei soci sui problemi
specifici da parte del Consiglio Direttivo potrà essere fatta a
mezzo circolare anche in formato elettronico. La mancata risposta
del Socio significherà che egli si rimette alla decisione
insindacabile del Consiglio Direttivo sui problemi specifici oggetto
della consultazione.
In
caso di vacanza dei Membri del Consiglio, del Collegio dei Revisori
o di quello dei Probiviri il Consiglio provvede a rimpiazzare i
Membri vacanti mediante nomina di nuovi Membri soggetta a ratifica
dell’Assemblea.
Art.
10 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da
tre Membri, di cui un Presidente, controlla la gestione
amministrativa dell’Associazione.
Art.
11 – Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque
Membri, di cui un Presidente, controlla l'osservanza delle norme
statutarie dell’Associazione, delibera in sede di appello
sull’ammissione e sull’espulsione dei soci e decide
inappellabilmente su tutte le controversie fra i soci e tra i soci e
l’Associazione, nonché sull’interpretazione delle norme
statutarie.
Art.
12 – Tutte le cariche dell’Associazione sono onorarie
e vengono conferite ai soci maggiorenni aventi diritto di voto, per
la durata di quattro anni, salvo conferma alla scadenza.
(Ultimo
testo approvato dall'Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2009)
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