CHI SIAMO

Lo statuto dell’ANCAI

Art. 1 – L’Associazione ha durata illimitata, è apolitica e non ha fini di lucro. La sede sociale è presso l’Autodromo Internazionale di Monza. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire anche altrove sedi operative ovvero di rappresentanza regionali e/o provinciali e di sopprimerle. Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di valutare l’eventuale cambiamento della sede sociale con un’altra più confacente alle esigenze e all’operatività dell’ANCAI.

Art. 2 – Possono essere soci dell’Associazione tutti i titolari ed ex-titolari di licenza italiana di conduttore e tutti coloro che si interessano attivamente di automobilismo sportivo. I nuovi soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda controfirmata da un socio proponente. Su deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere ammessi quali soci onorari i corridori automobilisti cui vengano riconosciuti particolari meriti nell’attività sportiva.

Art. 3 – Le finalità dell’Associazione sono:

a) Tutelare gli interessi morali ed economici dei corridori automobilistici italiani sia in Italia che all’estero, promuovendo ed affiancando iniziative rivolte a potenziare la loro specifica attività, interessandosi a tutti i problemi relativi alla stessa ed in modo particolare a quelli sportivi, assicurativi e mutualistici ed alle norme e misure preventive di sicurezza, intervenendo presso gli organi competenti al fine di portarne la voce ed appoggiarne le particolari necessità, ragioni ed aspirazioni.

b) Istituire incentivi e premi al merito sportivo da assegnare ad insindacabile giudizio del Consiglio ai propri soci meritevoli.

c) Favorire con apposite iniziative – pubblicazioni, studi, ricerche – la conoscenza della storia dell’ automobilismo sportivo ed in particolare di quello italiano e dell’ANCAI.

d) Favorire la promozione dell’ automobilismo sportivo nelle varie forme possibili.

Art. 4 – Il patrimonio sociale sarà costituito dalle quote di associazione nonché da altre sopravvenienze che a qualsiasi titolo venissero acquisite dall’Associazione. La quota di associazione sarà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. I singoli soci, finché dura l’Associazione, non potranno chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la propria quota in caso di recesso, e ciò a norma dell’art. 37 del Codice Civile. In caso di scioglimento dell’Associazione l’intero patrimonio sociale verrà devoluto, su deliberazione dell’Assemblea, a destinazioni che si ispirino alle finalità dell’Associazione stessa.

Art. 5 – L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 – Gli organi dell’Associazione sono:

1) l’Assemblea dei Soci

2) il Presidente

3) il Consiglio Direttivo

4) il Collegio dei Revisori dei Conti

5) il Collegio dei Probiviri

Art. 7 – L’Assemblea dei Soci riunisce gli aderenti dell’Associazione, ne esprime la volontà, formula le direttive per il raggiungimento delle finalità sociali ed elegge i membri degli altri organi. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio stesso o, in sua assenza, da altra persona da esso designata, in difetto di che l’Assemblea elegge il proprio Presidente.

In sede ordinaria l’Assemblea viene convocata entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso esposto presso la sede sociale e/o operativa ed invito scritto inviato ad ogni socio almeno 20 giorni prima della data fissata, anche in formato elettronico.

Essa provvede:

a) a deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;

b) a deliberare sul programma di massima dell’anno successivo e sul relativo bilancio preventivo;

c) a eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e di quello dei Probiviri;

d) a deliberare su tutte le altre materie poste all’ordine del giorno ad iniziativa del Consiglio o a richiesta dei soci.

In sede straordinaria l’Assemblea viene convocata ogniqualvolta il Consiglio lo ritenga necessario o su richiesta motivata con predisposto ordine del giorno di almeno un terzo dei soci; inoltre ogniqualvolta vi sia da deliberare su eventuale modifica della Statuto, trasformazione o scioglimento dell’Associazione.

Art. 8 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti o rappresentati, e delibera a maggioranza assoluta; l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà dei suoi soci.

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera qualunque sia il numero dei voti presenti e l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più di un terzo dei voti presenti.

Tuttavia per le deliberazioni concernenti la durata e lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di più della metà dei soci iscritti aventi diritto al voto.

Ogni socio potrà essere portatore di un massimo di 3 voti oltre al proprio, per delega scritta.

Il diritto di voto è subordinato all’appartenenza all’Associazione da almeno 6 mesi, e dall’assolvimento della quota dell’anno in corso. L’Assemblea potrà conferire la carica di Presidente Onorario a soci anche onorari, nonché istituire un Albo d’Onore dei Soci a suo giudizio particolarmente meritevoli. L’Assemblea può decidere la costituzione di una Presidenza onoraria, anche costituita da più Presidenti onorari, con funzioni e compiti da definire.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri di cui almeno cinque scelti tra i corridori in attività.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea orientando in conformità l’attività dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri tanto per la gestione ordinaria che straordinaria, con facoltà di avvalersi a tal fine anche dell’opera di collaboratori retribuiti.

Nel caso in cui l’Associazione aderisca all’Automobile Club d’Italia, in aggiunta agli undici membri eletti entrerà a far parte del Consiglio Direttivo un rappresentante dell’A.C.I. designato dall’A.C.I. stesso. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati i Presidenti Onorari.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente al quale spetta la rappresentanza legale dell’Associazione e due Vice-Presidenti: nomina inoltre tra i soci i rappresentanti dell’Associazione presso altri Enti ed Organismi e particolarmente presso l’ACI, la CSAI e il F.A.C. Tali rappresentanti saranno tenuti a seguire le direttive del Consiglio e, per i problemi sui quali non fossero già stabilite, a richiederle di volta in volta, informando il Consiglio stesso degli argomenti da trattare e dell’esito delle trattative, rispettivamente prima e dopo ogni loro intervento alle riunioni indette dai predetti Enti ed Organismi Sportivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seguito a convocazione del Presidente o su proposta di almeno tre Consiglieri. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Membri del Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice-Presidente chiamato a presiedere la seduta in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Ogni membro del Consiglio dopo tre assenze ingiustificate decade dalla carica.

In caso di particolare urgenza la consultazione dei soci sui problemi specifici da parte del Consiglio Direttivo potrà essere fatta a mezzo circolare anche in formato elettronico. La mancata risposta del Socio significherà che egli si rimette alla decisione insindacabile del Consiglio Direttivo sui problemi specifici oggetto della consultazione.

In caso di vacanza dei Membri del Consiglio, del Collegio dei Revisori o di quello dei Probiviri il Consiglio provvede a rimpiazzare i Membri vacanti mediante nomina di nuovi Membri soggetta a ratifica dell’Assemblea.

Art. 10 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Membri, di cui un Presidente, controlla la gestione amministrativa dell’Associazione.

Art. 11 – Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque Membri, di cui un Presidente, controlla l’osservanza delle norme statutarie dell’Associazione, delibera in sede di appello sull’ammissione e sull’espulsione dei soci e decide inappellabilmente su tutte le controversie fra i soci e tra i soci e l’Associazione, nonché sull’interpretazione delle norme statutarie.

Art. 12 – Tutte le cariche dell’Associazione sono onorarie e vengono conferite ai soci maggiorenni aventi diritto di voto, per la durata di quattro anni, salvo conferma alla scadenza.

(Ultimo testo approvato dall’Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2009)